Città Metropolitana di Bologna - Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sismica - versamenti

Sospeso

1. Rimborso forfettario per le spese istruttorie

Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica competente.
L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale (attualmente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 2271 del 21 dicembre 2016).

2. Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie

L’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni (art. 11)

Depositi (art. 13)

Tipo di intervento

Importo in euro

Tipo di intervento

Importo in euro

- Nuova costruzione;

- Interventi di adeguamento con ampliamento;

- Interventi di adeguamento con sopraelevazione 1

480,00

- Nuova costruzione;

- Interventi di adeguamento con ampliamento

150,00

- Altri interventi di adeguamento;

- Interventi di miglioramento;

- Interventi di riparazione o intervento locale

360,00

- Altri interventi di adeguamento;

- Interventi di miglioramento;

- Interventi di riparazione o intervento locale

100,00

Varianti sostanziali a progetti autorizzati

180,00

Varianti sostanziali a progetti depositati

50,00

Proroga titolo abilitativo sismico 2

100,00

Proroga titolo abilitativo sismico 3

50,00

1 Gli interventi di sopraelevazione richiedono necessariamente, anche nei Comuni a bassa sismicità (zona 3 e 4) l’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 19 del 2008.

2 Vedi articolo 11, comma 5, legge regionale n. 19 del 2008;

3 Vedi articolo 13, comma 5, legge regionale n. 19 del 2008.

 

Ai fini dell’applicazione della presente tabella nell’intervento principale si intendono compresi:

  • modesti interventi locali funzionalmente connessi all’intervento principale;

  • eventuali pertinenze, come definite nell’allegato II alla deliberazione della Giunta regionale n. 922 del 28 giugno 2017 (“Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà”), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (Deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 21 dicembre 2016);

  • interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (Deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 21 dicembre 2016).

Il rimborso non è dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici anche nel caso in cui siano attuati autonomamente, e per le varianti non sostanziali.

Il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un’unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (intendendo per US una costruzione avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi) differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

3. Diritti di segreteria

Per ogni pratica soggetta a rimborso forfettario delle spese istruttorie è inoltre dovuta la corresponsione dei diritti di segreteria dell’importo di 50,00 euro, così come stabilito dall’articolo 4 della convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 3 luglio 2017.

L'importo dei diritti di segreteria e le modalità di versamento dei medesimi possono essere modificati con apposito atto dell’Unione.

4. Modalità di versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria

Le modalità di versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria sono le seguenti:

  • la richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria;

  • l’avvenuto versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008:

  • ad esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l’intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell’eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l’integrazione del pagamento.

5. Versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria

Il versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria è effettuato, con unico versamento, con una delle seguenti modalità:

  • sul conto corrente postale n. 000025203407, codice IBAN IT93R0760102400000025203407, intestato a "Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tesoreria" e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale e diritti di segreteria" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso;

  • sul conto corrente bancario presso UniCredit S.p.A., codice IBAN IT85Y0200805403000100764449, intestato a "Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tesoreria" e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale e diritti di segreteria" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

6. Erroneo versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie vengano erroneamente versati, ovvero l’importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo Richiesta di rimborso delle spese per l’istruttoria della progettazione strutturale.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione, qualora la Struttura tecnica competente in materia sismica, una volta effettuata l’istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l’autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.

 

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